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INTRODUZIONE AL LEASING
Con il termine leasing (dall'inglese to lease, lasciare per un certo tempo, locare) si indica la locazione finanziaria, che è un contratto atipico, in quanto non espressamente disciplinato nel codice civile.
Con il contratto di leasing (o di locazione finanziaria) un soggetto (concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un bene determinato - come ad esempio un'autoveicolo, un autocarro, ecc. e in questo caso il leasing si definisce automobilistico; una macchina utensile, un impianto tecnico o produttivo, un'attrezzatura, un arredo, ecc. e in questo caso il leasing si definisce strumentale; oppure un immobile e in questo caso il leasing si definisce immobiliare - a fronte del pagamento di un canone periodico e con facoltà di acquistare alla scadenza del contratto il bene stesso, previo l'esercizio di una opzione di acquisto (volgarmente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo per l'opzione d'acquisto, volgarmente chiamato (prezzo di riscatto).
Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nella straordinaria amministrazione ed è una forma di locazione che può manifestarsi in due modalità: leasing finanziario e leasing operativo.
Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;
l'utilizzatore (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del DLgs 626/94 come modificato dal DLgs 242/96).
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche. La valutazione del rischio bene e' un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
Il leasing operativo - offerto generalmente dallo stesso costruttore del bene costituente il bene del contratto (per esempio, nel caso di autocarri concessi in leasing dalla stessa casa costruttrice) - consiste invece in un rapporto bilaterale, coincidendo in questo caso le figure del fornitore e del locatore: per questa forma di leasing non si hanno nè trasferimenti dei rischi a carico del conduttore nè previsione dell’opzione di riscatto.