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Articolo 34 - Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nel D.lgs 81/08 dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima
di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo
precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione
dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto
nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente
periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati
dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
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Il Servizio di Prevenzione e protezione è costituito dalle seguenti figure:
* Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP):
scelto dal datore di lavoro;
* Medico competente: ove previsto e scelto dal datore di lavoro;
* Rappresentante della sicurezza(eletto dai lavoratori);
* Addetti al servizio: scelti dal datore di lavoro |

ASPP/RSPP
MODULO A
RSPP MODULO B
ATECO 1
RSPP MODULO B
ATECO 2
RSPP MODULO B
ATECO 3
RSPP MODULO B
ATECO 4
RSPP MODULO B
ATECO 5
RSPP MODULO B
ATECO 6
RSPP MODULO B
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RSPP MODULO B
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ATECO 9
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