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Articolo 32 - Capacità e
requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni
1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma
1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione
adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del
servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress
lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive
modificazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro
che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2,
dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o
alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13
agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL,
dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei
limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7,
L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto
2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla
G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute
corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla
frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono
tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti
nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del
servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari
e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di
lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di
cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una
pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi
di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico
esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via
subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve
comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato
numero di addetti. |

ASPP/RSPP
MODULO A
RSPP MODULO B
ATECO 1
RSPP MODULO B
ATECO 2
RSPP MODULO B
ATECO 3
RSPP MODULO B
ATECO 4
RSPP MODULO B
ATECO 5
RSPP MODULO B
ATECO 6
RSPP MODULO B
ATECO 7
RSPP MODULO B
ATECO 8
RSPP MODULO B
ATECO 9
RSPP
MODULO C
AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
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